Art. 3.
(Sanzioni).

      1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 è punita con la reclusione da tre mesi a tre anni, con la confisca delle somme a qualsiasi titolo percepite e con la multa da 25.000 euro a 100.000 euro.
      2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 è punita con la reclusione da sei mesi a cinque anni, con la confisca delle somme a qualsiasi titolo conseguite e con la multa pari al triplo degli utili percepiti e, comunque, non inferiore a 200.000 euro.